Alcune informazioni da avere sempre a portata di mano

Nei giorni scorsi la divisione Fidelity Italia ha trasmesso la seguente newsletter “Educational” a supporto della clientela che sottoscrive una Sicav. 

Capita sempre più spesso di dover rispondere all’investitore che è preoccupato dei suoi investimenti.
Ho pensato fosse utile pubblicarla per sollevare alcuni dubbi.

“Come funziona in
pratica la
 sottoscrizione di azioni di una
SICAV di diritto lussemburghese?
L’investitore trasmette il
suo ordine di sottoscrizione al collocatore  (banca private, rete di promotori,
SIM, etc.) che lo inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti (SIP). Il SIP
(ossia la Banca Corrispondente) è un soggetto specificamente previsto dalla
normativa italiana che svolge le funzioni di intermediazione dei pagamenti con
la SICAV estera e di sostituto d’imposta. In pratica,  la Banca
Corrispondente trasferisce il denaro dei clienti italiani inoltrandolo,
insieme all’ordine di sottoscrizione, alla SICAV per il tramite di un agente
amministrativo domiciliato in Lussemburgo (il Transfer Agent) che
li deposita presso una banca depositaria lussemburghese. Nel caso della SICAV
Fidelity Funds, la banca depositaria è Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.

Quello della SICAV quindi è a tutti
gli effetti un patrimonio separato sia da quello della banca collocatrice, che
da quello della banca corrispondente che da quello della banca
depositaria. E’ in Lussemburgo; in Italia c’è di
fatto la sola scrittura contabile che registra il numero di azioni possedute ed
il loro valore.L’effettiva gestione del patrimonio
è affidata alla società di gestione, nel nostro caso Fidelity – FIL Fund
Management Limited, che ricordiamo non è una banca ed è una società
privata non quotata.   

Dove è detenuto il patrimonio
investito in una SICAV di diritto lussemburghese?

Il patrimonio della SICAV è
detenuto dalla banca depositaria che, ai sensi della legge lussemburghese, deve
essere una banca autorizzata dall’autorità di vigilanza lussemburghese  (CSSF) 
nonché registrata in Lussemburgo. Il patrimonio della SICAV è di proprietà degli
investitori  ed è segregato rispetto a quello della banca depositaria e,
pertanto, non può essere aggredito né da parte dei creditori della banca
depositaria né da parte della società di gestione.

Qual è
il 
 flusso del denaro in caso di
rimborso di azioni di una SICAV di diritto lussemburghese?

L’investitore
trasmette il suo ordine di rimborso al collocatore che lo inoltra  alla Banca
Corrispondente . Quest’ultimo trasmette gli ordini di rimborso all’agente
amministrativo domiciliato in Lussemburgo (Transfer Agent)  che provvede a
prelevare quanto di spettanza all’investitore dalle disponibilità liquide della
SICAV detenute presso la banca depositaria. La Banca Corrispondente riceve
l’importo oggetto del rimborso e lo trasferisce
all’investitore. 

Cosa succederebbe in caso di
fallimento del soggetto collocatore?
In tal caso, l’investitore non
subirebbe alcun danno di tipo patrimoniale in quanto il soggetto collocatore non
ha alcun diritto sugli investimenti del cliente. 
Quest’ultimo
potrà alternativamente: 

1) trasferire la propria posizione
presso un altro soggetto collocatore;

2) richiedere  alla Banca
Corrispondente il rimborso totale della propria posizione.

Cosa succederebbe in
caso di fallimento
 della Banca
Corrispondente?
Anche in
questo caso l’investitore non subirebbe alcun danno di tipo patrimoniale in
quanto la posizione detenuta non è parte del patrimonio della Banca
Corrispondente e sarebbe dunque trasferita presso un altro soggetto incaricato
dei pagamenti.

Cosa succederebbe in caso di uscita
dell’Italia dalla zona Euro?

Anche in questo caso non si
configurerebbe di per sé una penalizzazione del patrimonio investito in quanto
il valore della quota (NAV) dei comparti della SICAV continuerebbe ad essere
denominato in EUR o nelle altre principali divise quali USD, JPY
ecc.
All’atto del rimborso, nell’ipotesi base il cliente italiano
riceverebbe l’importo di spettanza convertito nella nuova divisa nazionale.
Potrebbe in alternativa indicare al soggetto collocatore un nuovo conto in
divisa diversa (ad es. EUR o USD). Nel caso, di per sè non escluso, di accredito
della posizione maturata su un conto all’estero, gli adempimenti di natura
fiscale / amministrativa che da ciò dovessero emergere ricadrebbero sotto la
responsabilità diretta dell’investitore. 

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Fonte Fidelity Italia