Disposizioni in materia di
imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
Riportiamo una sintesi del decreto legge “Salva Italia” in merito
all’imposta di bollo.
all’imposta di bollo.
La decorrenza dell’imposta parte
dal 1 gennaio 2012.
dal 1 gennaio 2012.
“L’estratto conto o il rendiconto
si intendono inviati in ogni caso almeno una volta all’anno anche quando non
sussiste l’obbligo di invio o redazione. Se gli estratti sono inviati
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta dovuta è rapportata al periodo di
rendicontazione”.
si intendono inviati in ogni caso almeno una volta all’anno anche quando non
sussiste l’obbligo di invio o redazione. Se gli estratti sono inviati
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta dovuta è rapportata al periodo di
rendicontazione”.
“L’imposta non è dovuta quando il
valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti o dai libretti è
complessivamente non superiore a €uro 5000,00”.
valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti o dai libretti è
complessivamente non superiore a €uro 5000,00”.
“L’imposta è, comunque, dovuta
una volta all’anno o alla chiusura del rapporto”.
una volta all’anno o alla chiusura del rapporto”.
“L’imposta minima è di € 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima
di € 1200,00” pari all’1 per mille; nel 2013 l’imposta proporzionale sarà
dello 1,5 per mille senza nessun limite massimo. Sono esenti i buoni postali
fruttiferi di rimborso complessivo non superiore a € 5000,00”.
di € 1200,00” pari all’1 per mille; nel 2013 l’imposta proporzionale sarà
dello 1,5 per mille senza nessun limite massimo. Sono esenti i buoni postali
fruttiferi di rimborso complessivo non superiore a € 5000,00”.
“Laddove l’intermediario non sia
in condizioni di effettuare il recupero dell’imposta, segnala il nominativo del
contribuente all’Agenzia delle Entrate per la successiva iscrizione a ruolo”.
in condizioni di effettuare il recupero dell’imposta, segnala il nominativo del
contribuente all’Agenzia delle Entrate per la successiva iscrizione a ruolo”.
RIPRODUZIONE RISERVATA
Il
presente documento ha esclusivamente finalita’ informative e non puo’ essere
riprodotto, distribuito, direttamente o indirettamente, a terzi, ne’
pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi finalita’.
Questo documento non costituisce proposta di
consulenza, ne’ intende sollecitare la compravendita di titoli o attivita’
finanziarie di qualsiasi tipo. Si certifica che le opinioni espresse nel
presente documento sono personali dell’autore e che nessuna diretta o indiretta
ricompensa e’ stata, ne’ verra’ ricevuta a seguito delle suddette opinioni
espresse. Le notizie e i dati utilizzati nel presente documento, provengono da
informazioni fornite dalle societa’ citate e/o da altra documentazione di
pubblico dominio. L’autore non risponde dell’accuratezza, completezza,
precisione e imparzialita’ di tali dati e notizie.
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