Nei giorni scorsi mi sono state chieste delle informazioni e ledifferenze tra una Fiduciaria ed un Trust.
Riporto qui di seguito le principali caratteristiche di questi due
negozi giuridici.
negozi giuridici.
DEFINIZIONE DI SOCIETA’ FIDUCIARIA
Società
finanziaria che si occupa di gestire in nome proprio, ma per conto del cliente un determinato
patrimonio in beni sia
mobili che immobili.
NORMATIVA
L’attività fiduciaria è
notoriamente regolata dalla legge 23.11.1939, n. 1966 dal R.D. 22.04.1940, n.
531 e dal D.M. 16 gennaio 1995. A queste
norme che regolano il settore, deve oggi
aggiungersi il D. Lgs. 17.01.2003 n. 6 sulla riforma del diritto societario
che disciplinando diversamente parte dei beni che formano l’oggetto del contratto influisce
necessariamente sul contratto stesso.
notoriamente regolata dalla legge 23.11.1939, n. 1966 dal R.D. 22.04.1940, n.
531 e dal D.M. 16 gennaio 1995. A queste
norme che regolano il settore, deve oggi
aggiungersi il D. Lgs. 17.01.2003 n. 6 sulla riforma del diritto societario
che disciplinando diversamente parte dei beni che formano l’oggetto del contratto influisce
necessariamente sul contratto stesso.
CHE COSA FA
Amministrazione
statica
statica
intestazione
fiduciaria dei beni + esercizio, nell’interesse del fiduciante ed in conformità
alle relative istruzioni, dei diritti ad essi inerenti. Il fiduciante può
revocare in qualunque momento l’intestazione fiduciaria e disporre la
reintestazione a sé o a terzi (eventualmente subordinandola al verificarsi di
determinati eventi)
fiduciaria dei beni + esercizio, nell’interesse del fiduciante ed in conformità
alle relative istruzioni, dei diritti ad essi inerenti. Il fiduciante può
revocare in qualunque momento l’intestazione fiduciaria e disporre la
reintestazione a sé o a terzi (eventualmente subordinandola al verificarsi di
determinati eventi)
dinamica
intestazione
fiduciaria dei beni + potere di modificare la composizione del patrimonio
fiduciato, allo scopo di incrementarne l’entità (attività di gestione: vendita
dei beni, acquisto di altri con il ricavato e reinvestimento degli utili
conseguiti).
fiduciaria dei beni + potere di modificare la composizione del patrimonio
fiduciato, allo scopo di incrementarne l’entità (attività di gestione: vendita
dei beni, acquisto di altri con il ricavato e reinvestimento degli utili
conseguiti).
Un trust si crea quando un soggetto (Disponente) trasferisce dei beni ad un
altro soggetto (Trustee) che li deve amministrare e gestire a favore di altri
soggetti (Beneficiari) a cui dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo,
ovvero in funzione di un determinato scopo.
Convenzione de L’Aja
del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro
riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio
1992.
– Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una
legge straniera
– Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto
tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo
di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2
Convenzione).
del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro
riconoscimento: Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio
1992.
– Riconosciuti dal nostro ordinamento gli effetti di un trust sottoposto ad una
legge straniera
– Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto
tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo
di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2
Convenzione).
PERCHE’ UN TRUST
– Per realizzare una
funzione “protettiva” attraverso la segregazione dei beni affidati al
Trustee
– Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il
trust è stato istituito
– Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze
specifiche
– I trust non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell’ambito
dell’autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un
altro, riconoscendogli una più forte tutela
– L’atto dispositivo con cui si trasferiscono i beni al trustee soggiace alle
norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle di tutela dei
legittimari
– I trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di
quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro
ordinamento
– Il nuovo art. 2645 ter Codice Civile risolve i problemi della trascrizione.
funzione “protettiva” attraverso la segregazione dei beni affidati al
Trustee
– Per assicurare che i beni siano destinati allo scopo in vista del quale il
trust è stato istituito
– Perché si tratta di uno strumento duttile e agile che si adatta alle esigenze
specifiche
– I trust non consentono di disapplicare la legge italiana, ma nell’ambito
dell’autonomia privata consentono di privilegiare un interesse rispetto ad un
altro, riconoscendogli una più forte tutela
– L’atto dispositivo con cui si trasferiscono i beni al trustee soggiace alle
norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle di tutela dei
legittimari
– I trust selezionano interessi meritevoli di tutela e li proteggono meglio di
quanto facciano o possano fare gli strumenti giuridici previsti dal nostro
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– Il nuovo art. 2645 ter Codice Civile risolve i problemi della trascrizione.
RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Il
presente documento ha esclusivamente finalita’ informative e non puo’ essere
riprodotto, distribuito, direttamente o indirettamente, a terzi, ne’
pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi finalita’.
Questo documento non costituisce proposta di
consulenza, ne’ intende sollecitare la compravendita di titoli o attivita’
finanziarie di qualsiasi tipo. Si certifica che le opinioni espresse nel
presente documento sono personali dell’autore e che nessuna diretta o indiretta
ricompensa e’ stata, ne’ verra’ ricevuta a seguito delle suddette opinioni
espresse. Le notizie e i dati utilizzati nel presente documento, provengono da
informazioni fornite dalle societa’ citate e/o da altra documentazione di pubblico
dominio. L’autore non risponde dell’accuratezza, completezza, precisione e
imparzialita’ di tali dati e notizie.
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